CLUB AMICI DELLO STAGNO

 

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Statuto


 

Art. 1

Il "CLUB AMICI DELLO STAGNO" è una libera associazione apolitica e aconfessionale fra proprietari (o simpatizzanti) di stagni, biotopi, laghetti.

 

Art. 2

Scopo principale è la difesa del patrimonio naturale ed ecologico per la salvaguardia dei beni naturali.
Inoltre lo scambio di informazioni fra i soci in relazione alla creazione, esecuzione e manutenzione degli stagni.

 

Art. 3

Gli organi del Club sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il comitato
c) 2 revisori
d) il bollettino sociale.

 

Art. 4

Il Comitato viene eletto dall'assemblea ordinaria: è composto di cinque persone fra cui si eleggerà un presidente, un segretario, un cassiere e due membri. Resta in carica un anno ed e rieleggibile. Le cariche non sono rimunerate. L'assemblea può, qualora il caso lo richieda, eleggere altri membri nel Comitato.

 

Art. 5

II Comitato è responsabile dell'amministrazione del Club e veglia al mantenimento di un'attività generale conforme agli scopi prefissi.
Presenta all'assemblea ordinaria un rapporto annuale, come pure un rapporto finanziario.

 

Art. 6

II Comitato si riunisce di regola su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Comitato. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il Presidente.

 

 

Art. 7

II Club si riunisce ogni 30 giorni in sedute informative a cui possono partecipare tutti i soci. Possono inoltre essere invitate persone anche estranee al Club ma che perseguano gli stessi scopi.
Le riunioni sono dirette dal Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto elettivo o deliberativo. Le elezioni e le votazioni sono fatte per alzata di mano e le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

 

 

Art. 8

Per sostenere le spese amministrative viene fissata una tassa di adesione di Fr. 20.-- annui per persone singole e Fr. 30.-- per famiglie o coppie. II cassiere è responsabile della gestione e terrà una contabilità dettagliata, di cui presenterà un rapporto all'assemblea ordinaria.

 

 

Art. 9

II Club può aderire o sostenere enti o associazioni che perseguano scopi analoghi: (WWF, Greenpeace, Società Protezione Animali, Ecoforum, ecc.) e può nominare dei soci a rappresentarlo a riunioni o manifestazioni.

 

 

Art.10

Per lo scioglimento del Club e la destinazione della cassa sociale e richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci.

 

 

 

 

Per quanto non contemplate nel presente statuto fanno stato le prescrizioni sulle associazioni del Codice Civile Svizzero. art. 60 e segg.

 

Ottobre 1995

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