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STATUTO

Art. 1 - IL CLUB AMICI DELLO STAGNO è una libera associazione apolitica e aconfessionale fra proprietari (o simpatizzanti) di stagni, biotopi, laghetti.

Art. 2 - Scopo principale è la difesa del patrimonio naturale ed ecologico per la salvaguardia dei beni naturali.
Inoltre lo scambio di informazioni fra i soci in relazione alla creazione, esecuzione e manutenzione degli stagni.

Art. 3 - Gli organi del Club sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il Comitato
c) due revisori
d) il Bollettino sociale.

Art. 4 - Il Comitato viene eletto dall'assemblea ordinaria: e composto da almeno cinque persone fra cui si eleggerà un presidente, un segretario, un cassiere e due membri. Resta in carica un anno ed e rieleggibile. Le cariche non sono rimunerate. L’assemblea può, qualora il caso lo richieda, eleggere altri membri nel Comitato.

Art. 5 - II Comitato è responsabile dell'amministrazione del Club e veglia al mantenimento di un'attività generale conforme agli scopi prefissi.
Presenta all'assemblea ordinaria un rapporto annuale, come pure un rapporto finanziario.

Art. 6 - II Comitato si riunisce di regola su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Comitato. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 7 - II Club si riunisce in assemblea ordinaria una volta all’anno nel corso del 1. trimestre, all’assemblea possono partecipare tutti i soci. Possono inoltre essere invitate persone anche estranee al Club ma che perseguano gli stessi scopi.
Le riunioni sono dirette dal Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto elettivo o deliberativo. Le elezioni e le votazioni sono fatte per alzata di mano e le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 8 - Per sostenere le spese amministrative viene fissata una tassa di adesione di fr. 20.-- annui per persone singole e di fr. 30.-- per famiglie e coppie. I soci iscritti prima del 1. settembre pagano la quota sociale completa; quelli iscritti dopo tale data pagano la metà della quota sociale; chi si iscrive dopo il 1. dicembre non paga alcuna quota per il resto dell’anno in corso. II cassiere è responsabile della gestione e terrà una contabilità dettagliata, di cui presenterà un rapporto all'assemblea ordinaria.

Art. 9 - II Club può aderire o sostenere enti o associazioni che perseguano scopi analoghi: WWF, Greenpeace, Società Protezione Animali, Ecoforum, ecc. e può nominare dei soci a rappresentarlo a riunioni o manifestazioni.

Art.10 - Per lo scioglimento del Club e la destinazione della cassa sociale e richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Per quanto non contemplato nel presente statuto fanno stato le prescrizioni sulle associazioni del Codice Civile Svizzero, art. 60 e segg..

 

Marzo 2009